CONDOMINIO

Lo Studio Legale DCS offre ai propri clienti assistenza in materia condominiale di redazione, revisione e impugnativa di regolamenti condominiali, impugnazione di delibere assembleari, contenzioso tra condomini, revoca dell’amministratore di condominio e consulenza per contenziosi tra condomini e amministratore.

La presenza del reparto Amministrazione Condomini all’interno della struttura dello studio permette ai legali di poter rispondere efficientemente alle esigenze dei propri clienti, grazie alla collaborazione dei propri collaboratori sempre aggiornati.

Il diritto di condominio è regolato dal diritto privato nei termini di disciplina dei rapporti tra condomini di uno stesso edificio. Ad eccezione della riforma del condominio che ha aggiornato la materia di quest’istituto con la delibera del 20 novembre 2012, manca una giurisprudenza dedicata al diritto condominiale sebbene esistano numerosi contenziosi condominiali.

Il codice civile della comunione disciplina il diritto condominiale, assimilando il concetto di condominio a quello di comunione in cui però sono presenti sia parti di proprietà comune, che parti di proprietà personale del singolo condomino.

La riforma del condominio del 2012 ha introdotto alcune novità ed aggiornato la giurisprudenza del settore; in particolare sono stati revisionati gli articoli che definiscono la figura dell’amministratore, quelli che definiscono il significato di “parti comuni” e le disposizioni per la ripartizione delle spese condominiali ed infine rivista e regolamentata la struttura organizzativa del condominio.Segue una breve trattazione delle principale novità introdotte con la riforma.

L’art. 1117 c.c. definisce come parti comuni del condominio le scale, l’atrio, le facciate, il suolo, l’edificio stesso e i suoi muri maestri. L’art. 1118 c.c. introduce la possibilità per il condomino di rinunciare all’utilizzo delle parti comuni, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o di condizionamento, ammesso che da ciò non derivino squilibri di funzionamento e tantomeno aggravi di spesa per gli altri condomini. La comunione delle parti di proprietà comune del condominio va intesa in senso forzoso, vale a dire che un condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni per sottrarsi al pagamento delle spese.

Il valore della proprietà di ciascun condomino è valutato in rapporto alla proprietà dell’intero edificio e espressa in millesimi, riportati su apposite tabelle millesimali utilizzate per la ripartizione delle spese condominiali, la determinazione delle maggioranze di assemblea e per le votazioni delle delibere.

Gli organi principali del condominio sono due: l’amministratore e l’assemblea condominiale. Il condominio si presenta nel caso di due proprietari di un edificio, in questo caso si ha a che fare con il condomino minimo. Quando i proprietari sono più di otto diviene obbligatorio nominare un amministratore. Al contrario si parla di supercondominoquando più edifici condividonoparti o servizi comuni.

L’amministratore è colui che esegue le deliberazioni dell’assemblea, riscuote i contributi dai condomini e si occupa delle spese per la gestione e la manutenzione dell’edificio, redige il rendiconto annuale e  rappresenta il condominio negli eventuali procedimenti giudiziari. La nomina dell’amministratore ha una validità di un anno ma può esser revocato in ogni momento dalla maggioranza dell’assemblea condominiale. Per ottenere la maggioranza di assemblea i voti devono rappresentare la maggioranza dei partecipanti all’assemblea e almeno la metà del valore millesimale dell’edificio.

L’assemblea condominiale è l’organo che ha la facoltà di deliberare e tra i suoi incarichi ci sono: la delibera o revoca dell’amministratore di condominio, l’approvazione delle spese ordinarie della loro ripartizione, l’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e del residuo attivo di gestione e delibera circa gli interventi di manutenzione straordinaria.

Il regolamento condominiale è obbligatorio quando il condominio ha più di 10 proprietari.

La ripartizione delle spese tiene conto in prima istanza della tipologia di spesa che può essere ordinaria (pulizia delle scale, ascensore, giardino, riscaldamento centralizzato) ostraordinaria (rifacimento conservativo, tinteggiatura, impermeabilizzazione balconi, ecc). Se un appartamento del condominio è concesso in locazione ad un terzo inquilino solitamente gli oneri per le spese di manutenzione ordinaria sono a carica dell’affittuario e quelle straordinarie a carico del proprietario. La ripartizione delle spese viene effettuata secondo la tabella millesimale.

I legali dello Studio DCS offrono assistenza legale in materia condominiale con riferimento a tutte le possibili cause di contenzioso, sia in favore delle amministrazioni che dei singoli condomini trattando nello specifico le seguenti questioni:

  • Impugnazione delibere assembleari
  • Revoca dell’amministratore di condominio
  • Consulenza / assistenza ai condomini
  • Consulenza / assistenza agli amministratori
  • Danni da infiltrazioni

Lo studio Legale DCS è lieto di assistervi con competenza e professionalità nella fase di preparazione e stipula del contratto di locazione, per la gestione delle procedure di sfratto per morosità o per finita locazione.

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