DIRITTO DELLE LOCAZIONI

Lo Studio Legale DCS offre consulenza e assistenza per ogni tipo di necessità in tema di locazioni e affitti, tematica giuridica piuttosto delicata poiché soggetta a molteplici interpretazioni dovute al continuo evolversi legislativo della materia.

In ambito di diritto delle locazioni offriamo assistenza giuridica per le seguenti attività:

  • Assistenza e redazione contratti locazione/affitto          
  • Licenza per finita locazione
  • Sfratto per finita locazione / morosità
  • Esecuzione sfratti

Forniamo a seguire una trattazione sintetica  della materia giuridica invitandovi a contattarci per approfondimenti legislativi e risoluzione di problematiche specifiche.

La Locazione

Il contratto di locazione risulta dalla definizione del codice che all’art. 1571, stabilisce che il locatore si obbliga a far godere all’altra parte – il locatario o conduttore (inquilino nel caso in cui la locazione abbia ad oggetto una casa di abitazione) – una cosa mobile o immobile per un dato tempo , verso un corrispettivo, il canone.

Il contratto di locazione si differenzia da altre forme contrattuali per alcune sue caratteristiche specifiche.

In primis si tratta di un contratto consensuale.Si perfeziona al momento della sottoscrizione delle parti, senza richiedere la consegna contestuale del bene, che può avvenire anche successivamente. Il contratto di locazione è un contratto a effetti obbligatori.

Gli obblighi del locatore sono indicati all’art. 1575 c.c.: consegnare la cosa al conduttore, affinché possa iniziarne il godimento quale detentore; consegnarla in buono stato di manutenzione e mantenerla in tale stato (salvo che per la piccola manutenzione (art. 1576 c.c.); garantire durante la locazione il pacifico godimento della cosa, intervenendo per tutelare il conduttore dalle pretese di chi vanti diritti su di essa (art. 1586 c.c.).

Gli obblighi del conduttore sono elencati all’art. 1587 c.c., quali quello di prendere in consegna la cosa e di osservare la diligenza ordinaria nel servirsene per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti desumersi dalle circostanze; l’obbligazione di dare il corrispettivo nei termini convenuti. Infine, l’art. 1590 c.c. stabilisce l’obbligo di restituire la cosa al locatore alla cessione del rapporto.

Il contratto di locazione ha forma libera, il Codice Civile non richiede una formula contrattuale tipica. Le parti sono quindi libere di accordarsi secondo le proprie modalità proprie e altresì, nel caso di contratti di locazioni di automobili, l’accordo si può desumere anche dai fatti concludenti, ossia dal comportamento tenuto dalle parti.

Nel contratto di locazione gli aspetti di maggiore rilevanza sono rappresentati dalla misura del corrispettivo e la durata di rapporto.

Per le sole locazioni abitative si sono introdotti due modelli di contratto: libero o convenzionato.

Nel primo caso la misura la misura del canone è rimessa alla contrattazione delle parti, resta però determinata da norma imperativa soltanto la durata minima del rapporto: quattro anni con rinnovazione tacita di pari durata.

Nel secondo modello le parti devono attenersi a “quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative”. Resta fissata dalla legge soltato la durata minima del rapporto: tre anni con proroga di diritto per altri due. Tutte le altri condizioni, inclusa la misura del canine, sono invece determinate dagli accordi fra le contrapposte associazioni di categoria.

Una novità rilevante apportata dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 è la prescrizione della forma scritta per la stipula di validi contratti di locazione, diretto alla grande attenzione degli aspetti fiscali del contratto.

A titolo esemplificativo si riportano i modelli di contratto tipici e che sono:

  • contratti di locazione a canone libero;
  • contratti di locazione a canone assistito;
  • contratti di locazione ad uso transitorio;
  • contratti di locazione a favore degli studenti universitari.

Lo studio Legale DCS è lieto di assistervi con competenza e professionalità nella fase di preparazione e stipula del contratto di locazione, per la gestione delle procedure di sfratto per morosità o per finita locazione.

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